Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
              Disposizioni previdenziali in agricoltura

  1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
  «7.  A  decorrere  dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 375, e
successive   modificazioni,   e'   presentata   su  apposito  modello
predisposto  dall'INPS.  (( Qualora, a seguito della stima tecnica di
cui  all'articolo  8,  comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della   prestazione   lavorativa,  l'I.N.P.S.  disconosce  la  stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 44 del decreto-legge
          30 settembre  2003, n. 269, converitito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
          - 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
          successive  modificazioni e integrazioni, si interpreta nel
          senso  che  le  agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo
          art.  9,  cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 24
          dicembre  1993,  n. 537, non sono cumulabili con i benefici
          di  cui  al comma 1 dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986,
          n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'art. 1
          del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1988,  n. 48, e
          successive modificazioni e integrazioni.
              2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004, ai fini della
          tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
          agli  articoli  5  e  6  del  contratto  collettivo  per la
          disciplina   dei   rapporti  fra  agenti  e  produttori  di
          assicurazione    del   25   maggio   1939   sono   iscritti
          all'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita',  la
          vecchiaia   ed   i  superstiti  degli  esercenti  attivita'
          commerciali.  Nei confronti dei predetti soggetti non trova
          applicazione  il livello minimo imponibile previsto ai fini
          del  versamento  dei  contributi previdenziali dall'art. 1,
          comma  3,  della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,
          indipendentemente  dall'anzianita'  contributiva posseduta,
          il  sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della
          legge  8  agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   di  regolarizzare,  al  momento  dell'iscrizione
          all'INPS,  i  contributi relativi a periodi durante i quali
          abbiano  svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto
          gruppo,  risultanti  da  atti aventi data certa, nel limite
          dei  cinque  anni  precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo
          dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
          in  misura  pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento, il
          pagamento   puo'   essere  effettuato,  a  richiesta  degli
          interessati,  in  rate  mensili, non superiori a trentasei,
          con  l'applicazione  del  tasso  ufficiale  di  riferimento
          maggiorato  di  due punti. I contributi comunque versati da
          tali   soggetti   alla   gestione   commercianti  rimangono
          acquisiti  alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio
          2004  i  soggetti  esercenti  attivita'  di lavoro autonomo
          occasionale  e  gli  incaricati alle vendite a domicilio di
          cui  all'art.  19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          114,  sono  iscritti alla gestione separata di cui all'art.
          2,  comma  26,  della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, solo
          qualora  il  reddito annuo derivante da dette attivita' sia
          superiore  ad  euro 5.000. Per il versamento del contributo
          da   parte  dei  soggetti  esercenti  attivita'  di  lavoro
          autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
          previsti  per  i  collaboratori  coordinati  e continuativi
          iscritti alla predetta gestione separata.
              3.  All'art.  14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
          669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1997,  n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) (omissis);
                b) (omissis).
              4.  L'azione  giudiziaria  relativa  al pagamento degli
          accessori   del   credito   in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza  obbligatorie,  di  cui al primo comma dell'art.
          442  del  codice  di procedura civile, puo' essere proposta
          solo  dopo che siano decorsi centoventi giorni da quello in
          cui  l'attore  ne  abbia  richiesto  il pagamento alla sede
          tenuta  all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con
          avviso   di  ricevimento,  contenente  i  dati  anagrafici,
          residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
          necessari per l'identificazione del credito.
              5.   Al  fine  di  contrastare  il  lavoro  sommerso  e
          l'evasione  contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti  e
          societa'  che  stipulano  contratti  di somministrazione di
          energia  elettrica  o  di  forniture di servizi telefonici,
          nonche'  le  societa'  ad  esse  collegate,  sono  tenute a
          rendere  disponibili agli enti pubblici gestori di forme di
          previdenza  e  assistenza obbligatorie i dati relativi alle
          utenze  contenuti  nei  rispettivi archivi. Le modalita' di
          fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
          sono  definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Le  stesse  convenzioni prevederanno il
          rimborso  dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura
          dei  dati.  Gli  enti  previdenziali  in  possesso dei dati
          personali  e  identificativi  acquisiti  per  effetto delle
          predette   convenzioni,   in   qualita'   di  titolari  del
          trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
              6.  L'articolo  unico,  secondo  comma,  della legge 13
          agosto   1980,  n.  427,  e  successive  modificazioni,  si
          interpreta  nel  senso che, nel corso di un anno solare, il
          trattamento  di  integrazione salariale compete, nei limiti
          dei  massimali  ivi  previsti,  per  un  massimo  di dodici
          mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
              7.   A  decorrere  dal  30  aprile  2004,  la  denuncia
          aziendale   di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo
          11 agosto  1993,  n.  375,  e  successive modificazioni, e'
          presentata   su  apposito  modello  predisposto  dall'INPS.
          Qualora,  a  seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
          comma 2,  del  citato  decreto legislativo n. 375 del 1993,
          sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
          della  prestazione  lavorativa, l'INPS disconosce la stessa
          presentazione ai fini della tutela previdenziale.
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004  le domande di
          iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  delle  imprese artigiane, nonche' di quelle
          esercenti  attivita'  commerciali  di cui all'art. 1, comma
          202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno
          effetto,  sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini
          dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei
          contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le camere
          di commercio, industria artigianato e agricoltura integrano
          la  modulistica  in uso con gli elementi indispensabili per
          l'attivazione    automatica   dell'iscrizione   agli   enti
          previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite.
          Le   camere   di   commercio,   industria,  artigianato  ed
          agricoltura,   attraverso   la   struttura  informatica  di
          Unioncamere,   trasmettono   agli   enti  previdenziali  le
          risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
          e  le  variazioni  relative  ai soggetti tenuti all'obbligo
          contributivo,  secondo  modalita'  di trasmissione dei dati
          concordate  tra  le  parti.  Entro trenta giorni dalla data
          della  trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
          interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
          dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
          cancellazioni  e  le  variazioni intervenute. A partire dal
          1° gennaio  2004  i soggetti interessati dal presente comma
          sono   esonerati   dall'obbligo   di   presentare  apposita
          richiesta  di  iscrizione  agli  enti  previdenziali. Entro
          l'anno  2004  gli  enti  previdenziali  allineano  i propri
          archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in
          riferimento  alle  domande  di  iscrizione, cancellazione e
          variazione  prodotte  anteriormente  al 1° gennaio 2004. E'
          abrogata  la  disposizione  contenuta  nell'ultimo  periodo
          dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.
          6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 17 marzo
          1993,  n.  63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti
          adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
              9.   A   partire  dalle  retribuzioni  corrisposte  con
          riferimento  al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
          tenuti  al rilascio della certificazione di cui all'art. 4,
          commi  6-ter  e 6-quater, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
          successive  modificazioni,  trasmettono  mensilmente in via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27  luglio  1998,  n.  322, all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   i  dati
          retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
          contributi,    per    l'implementazione   delle   posizioni
          assicurative   individuali   e   per   l'erogazione   delle
          prestazioni,  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo a
          quello  di  riferimento. Tale disposizione si applica anche
          nei  confronti  dell'Istituto nazionale di previdenza per i
          dipendenti   dell'amministrazione   pubblica  (INPDAP)  con
          riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
          certificazione  di  cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   22   luglio   1998,   n.   322,  e  successive
          modificazioni,  il  cui  personale  e' iscritto al medesimo
          Istituto.  Entro  il  30 giugno 2004 gli enti previdenziali
          provvederanno   ad   emanare   le   istruzioni  tecniche  e
          procedurali  necessarie  per  la  trasmissione  dei  flussi
          informativi  ed  attiveranno  una sperimentazione operativa
          con   un   campione   significativo   di  aziende,  enti  o
          amministrazioni,   distinto  per  settori  di  attivita'  o
          comparti,  che  dovra'  concludersi  entro  il 30 settembre
          2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
          il   monitoraggio   dei  flussi  finanziari  relativi  alle
          prestazioni  sociali  erogate,  i datori di lavoro soggetti
          alla   disciplina   prevista   dal   decreto   ministeriale
          5 febbraio  1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
          del   13   marzo   1969,   e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  sono tenuti a trasmettere per via telematica
          le   dichiarazioni  di  pertinenza  dell'INPS,  secondo  le
          modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
              9-bis. (omissis).
              9-ter.  Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre
          2002,  n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro
          per   l'anno  2003».  Al  medesimo  comma  le  parole:  «di
          10.467.000  euro  per  l'anno  2004 e di 3.800.000 euro per
          l'anno  2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000
          euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».
              9-quater.  Le  dotazioni  del  Fondo di cui all'art. 1,
          comma   7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  sono  incrementate nella misura di 2.600.000 euro
          per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
          2006  e  2007.  All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dell'anno  2005  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
          bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  conto capitale «Fondo speciale»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  per  l'anno  2003,  allo scopo parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          dicastero.
              9-quinquies.  I  soggetti di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo   16 settembre   1996,  n.  564,  e  successive
          modificazioni,  che  non  hanno  presentato  la  domanda di
          accredito  della  contribuzione  figurativa  per  i periodi
          anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalita' previste
          dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
          esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375:
              «Art.  5  (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro
          agricolo  sono  tenuti a presentare agli uffici provinciali
          dello   SCAU,  ai  fini  dell'accertamento  dei  contributi
          previdenziali  dovuti  per  gli  operai agricoli occupati e
          della  gestione  dell'anagrafe  delle  aziende agricole, la
          denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
                a)   ubicazione,   denominazione  ed  estensione  dei
          terreni distintamente per titolo del possesso e per singole
          colture praticate;
                b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio
          fiscale del datore di lavoro;
                c)  indicazione  della  ditta  intestata in catasto e
          delle  partite,  fogli  e  particelle catastali dei terreni
          condotti;
                d)    numero   dei   capi   di   bestiame   allevati,
          distintamente per specie, e modalita' di allevamento;
                e) attivita' complementari ed accessorie connesse con
          l'attivita' agricola;
                f)  parco  macchine ed ogni altra notizia utile sulle
          caratteristiche dell'azienda.
              2.  La  denuncia  aziendale  e'  compilata  su  modello
          predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni
          dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
              3.  Nei  casi  di  modificazioni  verificatesi nei dati
          precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori
          di  lavoro  sono  tenuti  a presentare, entro trenta giorni
          dalla  intervenuta  modificazione, le denunce di variazione
          da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
              4.  Per  il  primo  anno  di  applicazione del presente
          decreto  la  denuncia  iniziale  e'  presentata  da tutti i
          datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
              5.  Le  denunce  aziendali  di cui al presente articolo
          fanno  fede  a tutti gli effetti. In caso di omissione o di
          attestazione  reticente  o  infedele degli elementi in esse
          contenuti,  il  datore  di lavoro e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma non inferiore a
          lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.».
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375:
              «2.   Ai  fini  del  raffronto  tra  i  dati  aziendali
          accertati  e gli elementi relativi alla manodopera occupata
          acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli
          uffici  dello  SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo
          visita  ispettiva e determinano il numero delle giornate di
          lavoro  occorrenti  in  relazione all'ordinamento colturale
          dei   terreni,   al   bestiame   allevato,  ai  sistemi  di
          lavorazione  praticati  da  ciascuna azienda, ai periodi di
          esecuzione  dei  lavori,  nonche' alle consuetudini locali,
          previa decurtazione:
                a)  delle  prestazioni  di  lavoro  dei componenti il
          nucleo  familiare  nei casi di aziende direttocoltivatrici,
          mezzadrili e coloniche;
                b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro
          svolte dai contoterzisti;
                c)  delle  prestazioni di lavoro svolte, nello stesso
          periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
                d)  delle  prestazioni di lavoro riguardanti fasi non
          eseguite del ciclo produttivo agrario.».