Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Disposizioni previdenziali in agricoltura 1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. (( Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, converitito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale). - 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, il pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. 3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) (omissis). 4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art. 442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi centoventi giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione del credito. 5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive. 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa presentazione ai fini della tutela previdenziale. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese artigiane, nonche' di quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1° gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato. 9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto. 9-bis. (omissis). 9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003». Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007». 9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. 9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375: «Art. 5 (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro; c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalita' di allevamento; e) attivita' complementari ed accessorie connesse con l'attivita' agricola; f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda. 2. La denuncia aziendale e' compilata su modello predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente. 3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU. 4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993. 5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375: «2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonche' alle consuetudini locali, previa decurtazione: a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo familiare nei casi di aziende direttocoltivatrici, mezzadrili e coloniche; b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti; c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli; d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.».